Art. 7. Alle operazioni effettuate dall'Istituto a favore delle medie e piccole imprese industriali nonche' ai provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni medesime sono estese le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Agli atti di costituzione dell'Istituto ed a quelli riguardanti le successive modificazioni sono estese le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603.