Art. 7. 
 
  Alle operazioni effettuate dall'Istituto a  favore  delle  medie  e
piccole imprese industriali nonche' ai provvedimenti, contratti, atti
e  formalita'  relativi  alle  operazioni  medesime  sono  estese  le
agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 della  legge  22  giugno
1950, n. 445. 
  Agli atti di costituzione dell'Istituto ed a quelli riguardanti  le
successive  modificazioni  sono  estese  le   agevolazioni   di   cui
all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. 
  E' fatta salva, in ogni  caso,  l'applicazione  dell'imposta  sulle
obbligazioni istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603.