Art. 10.

  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  articoli  7  e  8 non si
applicano:
    a)  a  coloro  che  durante  il  periodo  considerato dall'art. 7
risultino  comunque  assicurati  per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;
    b)  a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del
servizio  militare  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 56, lettera
a),   n.  1,  del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,
limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;
    c)  a  coloro che si trovarono in servizio militare come militari
di carriera;
    d)  a  coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare
venga  riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento
di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai
fini  di  altri  trattamenti  di  previdenza che hanno determinato la
esclusione  dall'obbligo  dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti.
  Le  esclusioni  e  limitazioni  disposte  nel  precedente  comma si
applicano  anche  agli  effetti  del  riconoscimento  dei  periodi di
servizio  militare  prestato  dal  25  maggio  1915 al 1 luglio 1920,
previsto  dall'art.  136  del  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827.