Art. 12.

  A  partire  dal  1 gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati
della   Previdenza  sociale  a  favore  dell'Opera  nazionale  per  i
pensionati  d'Italia,  a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 23
marzo  1948,  n.  361,  ratificato,  con modificazioni, dalla legge 5
gennaio 1953, n. 29, e' elevato a lire 20 mensili, ed e' dovuto anche
sull'importo della 13ยช mensilita'.
  Il  contributo  di  cui  al  comma  precedente e', inoltre, posto a
carico:
    a)   dei   titolari   di   pensioni   liquidate   dalle  gestioni
dell'Istituto    nazionale    della    previdenza   sociale   diverse
dall'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti;
    b)  dei  titolari  di  pensioni liquidate dai fondi o gestioni di
previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  A  partire  dall'anno  1958  il contributo annuo stabilito a favore
dell'Opera  nazionale  pensionati  d'Italia ed a carico del Fondo per
l'adeguamento  delle  pensioni  e  per  l'assistenza  di  malattia ai
pensionati, dall'art. 36, primo comma, della, legge 4 aprile 1952, n.
218,  e'  dovuto  nella  misura  dello  0,25 per cento dei contributi
riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.
  Il  contributo di cui al comma precedente e' dovuto anche dai fondi
o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati
nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b).
  Per   l'anno   1958  e'  concesso  all'Opera  nazionale  pensionati
d'Italia,  a  carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per
l'assistenza  di  malattia ai pensionati, un contributo straordinario
di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.