Art. 12. A partire dal 1 gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, e' elevato a lire 20 mensili, ed e' dovuto anche sull'importo della 13ยช mensilita'. Il contributo di cui al comma precedente e', inoltre, posto a carico: a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'art. 36, primo comma, della, legge 4 aprile 1952, n. 218, e' dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno. Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b). Per l'anno 1958 e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.