Art. 13.

  Alle  erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante
il  Fondo  per  l'adeguamento  delle  pensioni  e per l'assistenza di
malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione
base  derivanti  dal  riconoscimento dei periodi di servizio militare
prestato  durante  la  seconda guerra mondiale, alla erogazione delle
quali  si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti.
  L'onere    derivante    all'assicurazione   obbligatoria   per   la
invalidita',   la   vecchiaia  ed  i  superstiti  dalle  disposizioni
contenute  negli  articoli  7,  8,  9  e  10 e' posto, con decorrenza
dall'esercizio  finanziario  1958-59,  a carico dello Stato, il quale
concorre,  altresi', a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma
annua  di  lire  36 miliardi, all'onere derivante dalla maggiorazione
dei  trattamenti  minimi  di pensione prevista dal precedente art. 5,
anche  per  la  parte  relativa alle nuove pensioni di riversibilita'
liquidate  a  norma  degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri
relativi  all'applicazione  della  presente legge ai lavoratori dello
spettacolo.
  E concessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma
di  lire  18  miliardi  da  destinarsi dal medesimo all'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti ed al
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia
ai  pensionati,  per  gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della
presente legge nel periodo 1 gennaio-30 giugno 1958.
  A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al
31 dicembre 1957 e' dovuto per un biennio un contributo straordinario
al  Fondo  per  lo  adeguamento  delle pensioni e per l'assistenza di
malattia  ai  pensionati,  nella  misura  del  2,40  per  cento della
retribuzione  lorda  imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della
legge  4  aprile  1952,  n.  218.  Il contributo straordinario e' per
l'1,60  per  cento  a  carico  dei datori di lavoro e per lo 0,80 per
cento a carico dei lavoratori.
  Per  i  lavoratori  agricoli  non  aventi qualifica impiegatizia il
contributo  di  cui  al comma precedente e' applicato a partire dal 1
gennaio  1958 con le modalita' previste dal quinto comma dell'art. 17
della legge 4 aprile 1952, n. 218.
  Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 15,
comma  terzo,  della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo
dei  contributi  di  previdenza e di assistenza sociale, e' elevato a
lire 500.