Art. 13. Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti. L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 e' posto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello Stato, il quale concorre, altresi', a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma annua di lire 36 miliardi, all'onere derivante dalla maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione prevista dal precedente art. 5, anche per la parte relativa alle nuove pensioni di riversibilita' liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri relativi all'applicazione della presente legge ai lavoratori dello spettacolo. E concessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire 18 miliardi da destinarsi dal medesimo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel periodo 1 gennaio-30 giugno 1958. A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 e' dovuto per un biennio un contributo straordinario al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 2,40 per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario e' per l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori. Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente e' applicato a partire dal 1 gennaio 1958 con le modalita' previste dal quinto comma dell'art. 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' elevato a lire 500.