Art. 14. All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si provvedera' per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 7 miliardi e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.