Art. 14.

  All'onere  di  lire  18  miliardi  di cui al precedente articolo si
provvedera'  per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle
disponibilita' nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per
lire  7  miliardi  e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a
carico  dello  stanziamento  del  capitolo  n.  498  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104
dello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per lo esercizio finanziario 1957-58.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.