Art. 15.

  Sono  abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30,
31,  32,  40  - ultimo comma - e 42 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939,
n. 1272.
  L'abrogazione  dell'art. 40, ultimo comma, ha effetto dal 1 gennaio
1958.
  Entro  due  anni  dall'entrata,  in  vigore della presente legge il
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  accertata  la
sussistenza  dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti
degli  enti  od  aziende  che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi
degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero
che  sono  tuttora  in  esame, o che si trovano comunque in regime di
sospensione  del  versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S.,
provvedera' alla concessione degli esoneri.
  La  disciplina  dei  Fondi  e  Casse aziendali, il cui mantenimento
verra'  autorizzato,  dovra'  in  ogni  caso,  osservare  i  seguenti
principi:
    a)  la Cassa o Fondo aziendale dovra' essere costituita come ente
morale  sottoposto  alla  vigilanza  del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  e  dovra'  avere  bilancio  separato  da  quello
dell'ente  o  azienda.  L'ente  o  azienda  e'  tuttavia solidalmente
responsabile  verso  gli  iscritti,  i  pensionati  e  i terzi, delle
obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti;
    b)   l'ente   morale   sara'  amministrato  da  un  Consiglio  di
amministrazione   composto   da   rappresentanti   del   personale  e
dell'azienda,  a  norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del
personale   non  possono  essere  previsti  in  numero  inferiore  ai
rappresentanti dell'azienda;
    c)  i  Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al
conferimento    di    pensioni    dirette    e    di   riversibilita'
quantitativamente  non  inferiori a quelle garantite nei singoli casi
dall'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e
relativo  Fondo  di  adeguamento.  A  tali  fini,  nel  computo delle
prestazioni  dovute  dal  Fondo  o  Cassa aziendale non devono essere
comprese   le   quote   di  pensione  eventualmente  derivanti  dalla
conversione  in  rendita  delle  indennita'  di  anzianita' spettanti
all'iscritto;
    d)   per  gli  iscritti  che  lasciano  il  servizio  senza  aver
conseguito  il  diritto  alla  pensione  a  carico  del Fondo o Cassa
aziendale,  il  Fondo  o  la  Cassa  predetti  sono  tenuti a versare
all'I.N.P.S.  la  riserva  matematica  corrispondente  alla  quota di
pensione  adeguata  che  sarebbe derivata all'iscritto qualora per il
periodo  di  iscrizione  al  Fondo  o  Cassa  aziendale  fosse  stato
assicurato obbligatoriamente per invalidita', vecchiaia e superstiti.
Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate
con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale da
emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.
  Le  aziende  od  enti  che  hanno  ottenuto l'esonero a norma delle
disposizioni  indicate  nel  primo comma o a norma delle disposizioni
contenute  nel  terzo  comma  del  presente  articolo,  sono tenute a
versare  -  a  titolo di concorso alla mutualita' generale - al Fondo
per  lo  adeguamento,  delle  pensioni e per l'assistenza malattia ai
pensionati, un contributo annuale pari al 10 per cento dei contributi
dovuti al Fondo stesso dalle aziende non esonerate.
  Deve  essere  fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facolta' di
costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione
obbligatoria,  in  modo  da  garantire  agli  iscritti un trattamento
complessivo,  tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione
integrativa,  almeno  pari a quello in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  Gli  esoneri  concessi  restano  validi  fino  a quando non vengano
modificate    le    norme    sulle   prestazioni   dell'assicurazione
obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno
adeguare  le  prestazioni  previste  dai  propri ordinamenti entro il
termine che sara' fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, entro due anni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge sara' provveduto
altresi'  a  stabilire  le  modalita'  per  la regolarizzazione delle
iscrizioni  all'assicurazione  obbligatoria  nei  casi non esclusi ai
sensi  dei  precedenti  commi,  avendo  riguardo  alle  modificazioni
intervenute  nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati
l'assicurazione stessa, nonche' i relativi fondi di integrazione e di
adeguamento  ed  alle  prestazioni  erogate  dai  Fondi  o  Casse  di
previdenza   aziendali   nel   periodo  di  sospensione  dell'obbligo
assicurativo.