Art. 2. I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti: a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita'.