Art. 2.

  I  superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il
1  gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era
in  possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
diritto  alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti
del  pensionato,  che  abbia  liquidato  la  pensione  con decorrenza
anteriore  al  1  gennaio  1945 e che sia deceduto anteriormente al 1
gennaio  1958,  hanno  diritto  alla  pensione di riversibilita', con
decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:
    a)  al  momento  della  morte  dell'assicurato  o  del pensionato
sussistessero  le  condizioni  stabilite  dall'articolo  13 del regio
decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636, nel testo originario, o in
quello  modificato  dall'art.  2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a
seconda  che  la  morte  sia  avvenuta,  rispettivamente, prima del 1
gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e
terzo,  del  decreto  legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n.
39;
    b)  al  momento  della morte dell'assicurato o del pensionato non
sussistessero  le  cause  di  esclusione dal diritto alla pensione di
riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del
decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
    c)  alla  data di decorrenza della pensione di riversibilita' non
si  sia  verificato  alcuno  degli  eventi  che, a norma dell'art. 3,
lettere  a),  b)  e  c)  del  decreto  legislativo luogotenenziale 18
gennaio  1945,  n.  39,  determinano  la  cessazione del diritto alla
pensione di riversibilita'.