Art. 3. La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 e' dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato, qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fermo il disposto del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957; i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 1, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'eta' di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidita' e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, puo' conseguire il diritto alla pensione di riversibilita' anche quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'art. 1 lett. c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno.