Art. 3.

  La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti
del  titolare  di  pensione  diretta con decorrenza compresa fra il 1
gennaio  1940  e  il  31 dicembre 1944 e' dovuta dal primo giorno del
tredicesimo  mese  successivo  a  quello  della morte del pensionato,
qualora  la  morte  stessa  sia  avvenuta  nel corso dell'anno 1957 o
successivamente,  ma  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente
legge.
  Fermo  il  disposto del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della
legge  4  aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo
il  31  dicembre 1957; i superstiti hanno titolo alla pensione quando
sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione
e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 1, sub art. 2, della legge 4
aprile 1952, n. 218.
  Il   coniuge  dell'assicurato  che  ha  contratto  matrimonio  dopo
compiuta  l'eta'  di  50  anni  o  dopo  conseguita  la  pensione  di
invalidita' e che al momento della morte possa far valere i requisiti
di  assicurazione  e  di contribuzione previsti nel precedente comma,
puo'  conseguire  il  diritto  alla  pensione di riversibilita' anche
quando  sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte
dell'assicurato  un  tempo  inferiore  a quello richiesto dall'art. 1
lett. c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n.
39, ma non inferiore ad un anno.