Art. 9.

  Agli  effetti  dell'art.  7  della presente legge, sono considerati
periodi  di  servizio  militare  anche quelli prestati in qualita' di
partigiano   combattente,   quelli  prestati  come  militarizzati  da
dipendenti  di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli
prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per
esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della
Unione  nazionale  protezione  antiaerea, quelli prestati nella Croce
rossa  italiana,  quelli  prestati come agenti del soppresso Corpo di
polizia dell'Africa italiana, nonche' i periodi di lavoro coatto o di
cattivita' degli ex internati civili in Germania.
  Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente
legge  coloro  che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi
delle vigenti disposizioni.
  L'accertamento  dei  periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli
ex  internati  civili  in  Germania  e'  effettuato dalla Commissione
prevista  all'art.  8  della  legge  10 marzo 1955, n. 96, modificato
dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.
  La  Commissione  di  cui  al  precedente  comma  e' integrata da un
rappresentante  designato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.