Art. 3. Disposizioni finali 1. Il Ministro delle attivita' produttive provvede a comunicare il presente decreto alla Commissione europea, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. 2. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia alla data della decisione della Commissione europea, relativa alla procedura di cui al comma 1, e in coerenza con la stessa. 3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione. Roma, 10 marzo 2005 Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco