Art. 3.
                         Disposizioni finali
  1.  Il Ministro delle attivita' produttive provvede a comunicare il
presente  decreto  alla  Commissione  europea,  in modo conforme alle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
  2.  Le  disposizioni del presente decreto acquistano efficacia alla
data   della  decisione  della  Commissione  europea,  relativa  alla
procedura di cui al comma 1, e in coerenza con la stessa.
  3.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
    Roma, 10 marzo 2005

                                               Il Ministro
                                          delle attività produttive
                                                  Marzano
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
      Siniscalco