Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, si intende per: a) Protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio: schede che individuano le caratteristiche della specie considerata, le modalita' operative e le misure da adottare all'atto dell'emissione deliberata di OGM, volte alla tutela dell'agrobiodiversita', dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare; b) Autorita' nazionale competente: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; c) Autorita' regionale o provinciale competente: la struttura che ogni singola regione e provincia autonoma designa per gli adempimenti derivanti dal presente decreto; d) Sito: terreni di proprieta' e/o gestiti da istituti di ricerca pubblici, universita', enti di sviluppo agricolo, sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT-ARPA), regioni e province autonome, enti locali.