Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente decreto, ferme restando le definizioni di
cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 224, si
intende per:
    a) Protocolli  tecnici  operativi  per  la  gestione del rischio:
schede  che  individuano le caratteristiche della specie considerata,
le   modalita'   operative   e   le   misure   da  adottare  all'atto
dell'emissione    deliberata    di    OGM,    volte    alla    tutela
dell'agrobiodiversita',   dei   sistemi   agrari   e   della  filiera
agroalimentare;
    b) Autorita'  nazionale  competente: Il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
    c) Autorita' regionale o provinciale competente: la struttura che
ogni singola regione e provincia autonoma designa per gli adempimenti
derivanti dal presente decreto;
    d) Sito: terreni di proprieta' e/o gestiti da istituti di ricerca
pubblici,  universita',  enti  di  sviluppo  agricolo,  sistema delle
agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente  (APAT-ARPA),  regioni  e
province autonome, enti locali.