Art. 3.
                          Obblighi generali
  1.   Fatte   salve  le  disposizioni  del  Titolo  II  del  decreto
legislativo  8 luglio  2003,  o. 224, chiunque intenda effettuare una
emissione  deliberata di OGM nell'ambiente per qualsiasi fine diverso
dall'immissione sul mercato e' tenuto a:
    a) effettuare  l'emissione  deliberata nei siti individuati dalle
singole regioni e province autonome;
    b)   effettuare   un'analisi   e   valutazione  del  rischio  che
l'emissione  comporta nello specifico sistema agroecologico regionale
secondo quanto previsto nell'allegato del presente decreto;
    c) effettuare   l'emissione   deliberata   in   conformita'  alle
indicazioni   contenute  nei  protocolli  tecnici  operativi  di  cui
all'art. 1, comma 2.
  2. Le regioni e le province autonome provvedono a:
    a) designare  entro  90  giorni  dalla pubblicazione del presente
decreto l'Autorita' regionale o provinciale competente;
    b) individuare,  entro  6  mesi dalla designazione dell'Autorita'
regionale  o provinciale competente, previo accordo con i proprietari
e  gestori di cui all'art. 2, lettera d), comma 1, i siti del proprio
territorio  utilizzabili  per  la  sperimentazione  indicando, se del
caso,  restrizioni  motivate  per  specifici  organismi  e/o  siti di
rilascio;
    c) stabilire  tariffe  che il notificante e' tenuto a versare per
l'utilizzo dei siti di proprieta' o gestiti direttamente;
    d) trasmettere  all'Autorita' nazionale competente i risultati ed
ogni  ulteriore informazione derivante dai controlli effettuati anche
su propria iniziativa.
  3.  I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati all'Autorita'
nazionale  competente  e  al  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali.