Art. 3. Obblighi generali 1. Fatte salve le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, o. 224, chiunque intenda effettuare una emissione deliberata di OGM nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato e' tenuto a: a) effettuare l'emissione deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome; b) effettuare un'analisi e valutazione del rischio che l'emissione comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nell'allegato del presente decreto; c) effettuare l'emissione deliberata in conformita' alle indicazioni contenute nei protocolli tecnici operativi di cui all'art. 1, comma 2. 2. Le regioni e le province autonome provvedono a: a) designare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Autorita' regionale o provinciale competente; b) individuare, entro 6 mesi dalla designazione dell'Autorita' regionale o provinciale competente, previo accordo con i proprietari e gestori di cui all'art. 2, lettera d), comma 1, i siti del proprio territorio utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi e/o siti di rilascio; c) stabilire tariffe che il notificante e' tenuto a versare per l'utilizzo dei siti di proprieta' o gestiti direttamente; d) trasmettere all'Autorita' nazionale competente i risultati ed ogni ulteriore informazione derivante dai controlli effettuati anche su propria iniziativa. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati all'Autorita' nazionale competente e al Ministero delle politiche agricole e forestali.