Art. 4.
                  Comitato tecnico di coordinamento
  1.  Per  le  finalita'  inerenti  il  presente  decreto,  presso il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali e' istituito, con
apposito  provvedimento,  un  Comitato  tecnico  di coordinamento, di
seguito detto «Il Comitato».
  2. Il Comitato, di cui al comma 1, e' cosi' composto:
    due  rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali di cui uno con funzione di presidente;
    due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
    sei  rappresentanti  delle  regioni e province autonome designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome.
  3.  Il  Comitato  puo'  essere  coadiuvato  da uno o piu' esperti a
titolo  consultivo  in  relazione alle tematiche tecniche trattate e,
ove necessario, per gli aspetti sanitari.
  4.  Il  Comitato  in  sede  di  prima  convocazione predisporra' il
regolamento di funzionamento.
  5. Il Comitato predispone un elenco di esperti di cui al comma 3 ed
il relativo aggiornamento.
  6.  Le spese per la partecipazione ai lavori del Comitato di cui al
comma 1 sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza di ciascun
rappresentante o esperto.