Art. 5.
                               Deroghe
  1. Nelle more dell'individuazione dei siti da parte delle regioni e
province autonome, l'Autorita' nazionale competente, sulla base della
valutazione  tecnica  espressa dalla Commissione interministeriale di
valutazione  (CIV) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio
2003,   n.  224,  e  sulla  base  del  parere  obbligatorio  espresso
dall'Autorita'   regionale   o   provinciale   competente,  valutera'
l'idoneita' del sito proposto dal notificante.
  2.  L'autorizzazione  ad  effettuare  la  sperimentazione  in  siti
diversi  da  quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lettera a), potra'
essere  rilasciata  dall'Autorita' nazionale competente sulla base di
una  richiesta motivata presentata dal notificante, della valutazione
tecnica  espressa  dalla  CIV  nella  quale  e'  riportato  il parere
obbligatorio  dell'Autorita' regionale e provinciale competente della
regione  interessata  e purche' sia garantita nel corso degli anni la
tracciabilita' delle diverse pratiche colturali predisposte.
  3. Nel caso in cui le finalita' della sperimentazione richiedano la
modifica  di  una  o piu' delle prescrizioni contenute nei protocolli
tecnici,  il  notificante  dovra'  sottoporre  una richiesta motivata
all'Autorita'  nazionale  competente  che  potra' rilasciare apposita
autorizzazione  sulla  base  della valutazione tecnica espressa dalla
CIV, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 4.
  Il  presente  decreto  sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 gennaio 2005

                                       Il Ministro delle politiche
                                           agricole e forestali
                                                  Alemanno
  Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
         Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 210