Art. 5. Deroghe 1. Nelle more dell'individuazione dei siti da parte delle regioni e province autonome, l'Autorita' nazionale competente, sulla base della valutazione tecnica espressa dalla Commissione interministeriale di valutazione (CIV) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e sulla base del parere obbligatorio espresso dall'Autorita' regionale o provinciale competente, valutera' l'idoneita' del sito proposto dal notificante. 2. L'autorizzazione ad effettuare la sperimentazione in siti diversi da quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lettera a), potra' essere rilasciata dall'Autorita' nazionale competente sulla base di una richiesta motivata presentata dal notificante, della valutazione tecnica espressa dalla CIV nella quale e' riportato il parere obbligatorio dell'Autorita' regionale e provinciale competente della regione interessata e purche' sia garantita nel corso degli anni la tracciabilita' delle diverse pratiche colturali predisposte. 3. Nel caso in cui le finalita' della sperimentazione richiedano la modifica di una o piu' delle prescrizioni contenute nei protocolli tecnici, il notificante dovra' sottoporre una richiesta motivata all'Autorita' nazionale competente che potra' rilasciare apposita autorizzazione sulla base della valutazione tecnica espressa dalla CIV, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 4. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2005 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 210