Art. 3.

  1.  Ai  componenti  dell'organo  di revisione economico-finanziaria
dell'ente  aventi  la propria residenza al di fuori del comune ove ha
sede   l'ente,   spetta   il   rimborso   delle   spese  di  viaggio,
effettivamente  sostenute,  per  la  presenza  necessaria o richiesta
presso  la  sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Le   modalita'  di  calcolo  dei  rimborsi  se  non  determinate  dal
regolamento  di  contabilita'  sono  fissate  nella  deliberazione di
nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo svolgimento delle
attivita'  dell'organo  di  revisione.  Ai  componenti dell'organo di
revisione   spetta,   ove   cio'   si  renda  necessario  in  ragione
dell'incarico   svolto,   il   rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute  per  il  vitto e l'alloggio nella misura determinata per i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 maggio 2005

                                             Il Ministro dell'interno
                                                      Pisanu


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Siniscalco