Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2. 2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini: a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorita' alta; b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorita' media; c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorita' bassa. 3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumita' delle persone l'impianto e' sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza. 4. L'autorita' competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonche' nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento. 5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita', adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in conformita' alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalita' di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione. 6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.