Art. 2.
                 Adeguamento tecnico degli ascensori
  1.  In  occasione  della  prima  verifica  periodica  prevista  dal
regolamento,   effettuata  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'autorita'  competente, o l'organismo di certificazione di
cui  all'art.  13  del  regolamento,  effettua  l'analisi  dei rischi
presenti  nell'impianto  esaminato,  secondo  la norma europea UNI EN
081-80,  e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento,
indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2.
  2.   Per   l'esecuzione   degli  interventi  di  adeguamento,  sono
prescritti i seguenti termini:
    a) entro  i  sei mesi successivi alla data di effettuazione della
verifica  periodica  di  cui  al  comma 1 se i rischi accertati hanno
priorita' alta;
     b) da  due  anni  a  quattro  anni  se  i rischi accertati hanno
priorita' media;
    c) da  quattro  anni  a  sei  anni  se  i  rischi accertati hanno
priorita' bassa.
  3.  In  caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumita'
delle  persone  l'impianto e' sottoposto a fermo e le prescrizioni di
cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili
per  la  prosecuzione  dell'esercizio  dell'impianto in condizioni di
sicurezza.
  4.  L'autorita'  competente  dispone  il  fermo  dell'impianto fino
all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al
comma   3,   nonche'   nel  caso  di  accertata  inottemperanza  alle
prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  ovvero riguardanti i componenti
essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del
regolamento.
  5.  Con  successivo  decreto  del Direttore generale dello sviluppo
produttivo   e   competitivita',   adottato   entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definite, in
conformita'  alla  disciplina  prevista dal regolamento previo parere
della   Conferenza  unificata,  le  modalita'  di  svolgimento  delle
verifiche  e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In
ogni  caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto
costituenti  la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e
delle ringhiere di protezione.
  6.  Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi.