Art. 4. Libretto dell'impianto 1. Il proprietario dell'immobile e' tenuto alla corretta custodia del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento. 2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto. 3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento. Roma, 26 ottobre 2005 Il Ministro: Scajola