Art. 4.
                       Libretto dell'impianto
  1.  Il  proprietario dell'immobile e' tenuto alla corretta custodia
del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento.
  2.  I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite
ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto.
  3.  I  soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto
l'avvenuta  esecuzione  delle  prescrizioni richieste; il manutentore
annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15
del regolamento.
    Roma, 26 ottobre 2005
                                                 Il Ministro: Scajola