IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 gennaio 1989, che ha stabilito
nuove  percentuali  di  compensazione  per  le  cessioni  di prodotti
agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  Visto   il   decreto   ministeriale   12 maggio  1992,  concernente
modificazioni  delle  percentuali di compensazione determinate con il
decreto ministeriale 19 gennaio 1989;
  Visto   il   decreto  ministeriale  30 dicembre  1997,  concernente
modificazioni  delle  percentuali  di  compensazione stabilite con il
decreto ministeriale 12 maggio 1992;
  Visto  l'art.  10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro  delle politiche agricole e forestali, di adottare, entro il
31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 34 del menzionato decreto n. 633
del   1972,   sono  rideterminate  le  percentuali  di  compensazioni
applicabili  ai  prodotti  agricoli,  al  fine di assicurare maggiori
entrate  pari  a  20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio
2006;
  Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale
12 maggio 1992 e decreto ministeriale 30 dicembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Percentuali di compensazione
                per le cessioni di prodotti agricoli
  Le  percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive
modificazioni,  sono  stabilite  per  i seguenti prodotti o gruppi di
prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso
decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di
essi indicate:
    a) prodotti  di  cui  ai numeri 1) e 2), esclusi gli animali vivi
della  specie bovina e del genere bufalo, e n. 4), esclusi le rane ed
il  pollame indicato all'art. 2, punto 2, lettera a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3 marzo  1993,  n.  587,  e successive
modificazioni: 7,30%;
    b) prodotti di cui al n. 5), escluse le carni, frattaglie e parti
di  pollame  indicate all'art. 2, punto 2, lettera a),del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587........ 8,30%;
    c) latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato
per  la  vendita  al  minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato,
siero  di  latte,  latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte
fermentati  o acidificati; prodotti di cui al n. 9), escluso il latte
fresco   non   concentrato   ne'   zuccherato,destinato   al  consumo
alimentare,  confezionato  per  la  vendita  al  minuto, sottoposto a
pastorizzazione  o  ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie,
nonche' ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%;
    d) prodotti di cui al n. 36): 12,30%.