Art. 2.

  La  denominazione  di  "olio  di oliva rettificato" e' riservata al
prodotto  ottenuto  da olio lampante reso commestibile esclusivamente
con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche.
  La  denominazione  di  "olio  di  sansa  di  oliva  rettificato" e'
riservata  al  prodotto, ottenuto da olio estratto con solventi dalla
sansa   di  oliva  e  da  olio  lavato,  reso  commestibile  mediante
neutralizzazione esclusivamente con alcali e manipolazioni fisiche.
  Gli  olii  di  cui  ai precedenti commi non devono contenere tracce
delle  sostanze  chimiche adoperate e devono avere non piu' dello 0,5
per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
  Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di
esterificazione  o  di sintesi, o comunque da altri metodi diversi da
quelli della neutralizzazione con alcali.