Art. 3.

  E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di
olii  di  oliva  vergini  con  olio di oliva rettificato, purche' non
contenga piu' del 2 per cento in peso di acidita' espressa come acido
oleico.
  E  denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla
miscela  di  olio  di  sansa  rettificato  con olii di oliva vergini,
purche'  non  contenga  piu'  del  3  per  cento  in peso di acidita'
espressa come acido oleico.