Art. 3. E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purche' non contenga piu' del 2 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico. E denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purche' non contenga piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.