Art. 11.

  L'approvazione  dei  progetti  esecutivi e delle relative varianti,
concernenti  le  opere necessarie per la costruzione delle autostrade
previste  dalla  presente  legge,  comprese quelle per la costruzione
delle  strade  di  allacciamento  e di quelle laterali necessarie per
assicurare  il  servizio delle proprieta' con termini e quelle per la
conservazione,  deviazione  o  allacciamento delle opere dei pubblici
servizi,  equivale  a  dichiarazione  di pubblica utilita' nonche' di
indifferibilita' ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
  Alle   procedure  espropriative  delle  opere  indicate  nel  comma
precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo
8 della legge 21 maggio 1955, n. 463.
  Il  termine,  previsto dall'articolo 73 della legge 25 giugno 1865,
n.  2359, puo' essere prorogato con decreto del prefetto, prima della
sua  scadenza,  ove  per  esigenze  sopravvenute  siano  modificati i
progetti approvati.