Art. 21.

  L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai
sensi dell'articolo 19, sara' definitivamente stabilito, accertato il
costo  effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti,
entrati  in  esercizio,  alle  date del 31 dicembre 1964, 1966, 1968,
1970,  e  successivamente  per le autostrade che, alla detta scadenza
non fossero ancora entrate in servizio.
  Le  rettifiche da apportarsi al costo presunto di cui al precedente
articolo  19  ai fini della determinazione del costo effettivo, ferme
restando  le  norme  del  capitolato  generale  dello Stato, dovranno
essere determinate esclusivamente in relazione a:
    1)  variazioni  accertate all'atto dell'approvazione dei progetti
esecutivi  dei  singoli  tronchi da parte dell'A.N.A.S. e tali da non
modificare gli elementi essenziali dei progetti di massima;
    2)  variazioni normali ai progetti esecutivi resesi necessarie in
corso di opera e regolarmente approvate dall'A.N.A.S.
  Le  variazioni di cui ai comma precedente dovranno essere approvate
con  decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
di amministrazione dell'A.N.A.S.
  Dal  primo  accertamento  sara'  dedotto  l'ammontare  di lire 64.8
miliardi gia' stanziato per l'autostrada Milano-Napoli.
  Le   variazioni   di  contributo  conseguenti  alla  determinazione
definitiva daranno luogo a rimborsi e pagamenti tra il concessionario
e lo Stato secondo le modalita' della convenzione.