Art. 21. L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 19, sara' definitivamente stabilito, accertato il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1964, 1966, 1968, 1970, e successivamente per le autostrade che, alla detta scadenza non fossero ancora entrate in servizio. Le rettifiche da apportarsi al costo presunto di cui al precedente articolo 19 ai fini della determinazione del costo effettivo, ferme restando le norme del capitolato generale dello Stato, dovranno essere determinate esclusivamente in relazione a: 1) variazioni accertate all'atto dell'approvazione dei progetti esecutivi dei singoli tronchi da parte dell'A.N.A.S. e tali da non modificare gli elementi essenziali dei progetti di massima; 2) variazioni normali ai progetti esecutivi resesi necessarie in corso di opera e regolarmente approvate dall'A.N.A.S. Le variazioni di cui ai comma precedente dovranno essere approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. Dal primo accertamento sara' dedotto l'ammontare di lire 64.8 miliardi gia' stanziato per l'autostrada Milano-Napoli. Le variazioni di contributo conseguenti alla determinazione definitiva daranno luogo a rimborsi e pagamenti tra il concessionario e lo Stato secondo le modalita' della convenzione.