Art. 2.

  Il  terzo  comma dell'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942,
n. 918, e' sostituito dai seguenti:
  "Alla  fine  del  primo  corso  hanno  luogo  gli esami davanti una
Commissione  composta  di  un  delegato tecnico del Comitato centrale
della C.R.I. che presiede, del direttore, di due insegnanti dei corsi
e della ispettrice.
  Della  Commissione  degli  esami  di  diploma  fanno parte, oltre i
precedenti commissari, anche il medico provinciale o un suo delegato,
che presiede, nonche' un rappresentante della sanita' militare".
  Il  quinto comma dell'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942,
n. 918, e', sostituito dal seguente:
  "Per   gli   esami  di  diploma,  la  votazione  e'  effettuata,  a
settantesimi  ed  ogni  commissario  puo' assegnare fino a 10 decimi.
Sono promosse le candidate, che abbiano riportato una votazione media
di almeno 49 settantesimi".