Art. 2. Il terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' sostituito dai seguenti: "Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una Commissione composta di un delegato tecnico del Comitato centrale della C.R.I. che presiede, del direttore, di due insegnanti dei corsi e della ispettrice. Della Commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il medico provinciale o un suo delegato, che presiede, nonche' un rappresentante della sanita' militare". Il quinto comma dell'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e', sostituito dal seguente: "Per gli esami di diploma, la votazione e' effettuata, a settantesimi ed ogni commissario puo' assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate, che abbiano riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi".