Art. 3. L'articolo 78 del regio decreto 12 maggio 1942, numero 918, e' sostituito dal seguente: "I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie, sono stabiliti dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente generale della C.R.I. ed approvati dal Ministero della sanita', di concerto con il Ministero della difesa".