Art. 3.

  L'articolo  78  del  regio  decreto  12 maggio 1942, numero 918, e'
sostituito dal seguente:
  "I  programmi  dei  corsi  di  studio  per  la  preparazione  delle
infermiere   volontarie,  sono  stabiliti  dall'ispettrice  nazionale
d'intesa  con  il  presidente  generale della C.R.I. ed approvati dal
Ministero della sanita', di concerto con il Ministero della difesa".