Art. 3.

  L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione
alla  Societa'  per  azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in
Genova,  salita  Santa  Caterina  n.  2,  dei  beni eventualmente non
ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6
dicembre  1962,  n.  1643,  e  nell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.