Art. 3. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' per azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in Genova, salita Santa Caterina n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.