Art. 3. 
 
  I poteri eccezionali  accordati  col  precedente  articolo  cessano
coll'esecuzione loro data  mediante  la  pubblicazione  del  relativo
Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865. 
 
  Collo stesso  Decreto  Reale  sara'  pubblicata  la  tabella  delle
circoscrizioni amministrative del Regno.