Art. 5. Il Governo del Re e' autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. a Torino addi' 20 marzo 1865. VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca. G. Lanza. S. Jacini.