Art. 5. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a dare i provvedimenti  occorrenti
per l'esecuzione del precedente articolo. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  Sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Dat. a Torino addi' 20 marzo 1865. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca. 
 
                                                           G. Lanza.  
                                                           S. Jacini.