Art. 4. (Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite) Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.