Art. 4.
                (Atti diretti a commettere genocidio
                 mediante limitazione delle nascite)

  Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le
nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso,
allo  scopo  di  distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, e'
punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.