Art. 5.
                (Atti diretti a commettere genocidio
                   mediante sottrazione di minori)

  Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori
degli  anni  quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, e' punito
con la reclusione da dodici a ventuno anni.