Art. 6.
             (Imposizione di marchi o segni distintivi)

  Chiunque  costringe  persone  appartenenti  ad un gruppo nazionale,
etnico,  razziale  o  religioso,  a portare marchi o segni distintivi
indicanti  l'appartenenza  al gruppo stesso e' punito, per cio' solo,
con la reclusione da quattro a dieci anni.
  Ove  il  fatto  sia  stato  commesso  al  fine  di  predisporre  la
distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da
dodici a ventuno anni.