Art. 7.
                 (Accordo per commettere genocidio)

  Qualora  piu' persone si accordino allo scopo di commettere uno dei
delitti  preveduti  negli  articoli  da  1  a  5  e nel secondo comma
dell'articolo  6  della presente legge, e il delitto non e' commesso,
ciascuna  di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la
reclusione da uno a sei anni.
  Qualora  piu'  persone  si  accordino  allo  scopo di commettere il
delitto  preveduto  nel  primo  comma  dell'articolo 6 della presente
legge,  e  il  delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile,
per  il  solo  fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un
anno.
  Per i promotori la pena e' aumentata.