Art. 8.
                  (Pubblica istigazione e apologia)

  Chiunque  pubblicamente  istiga  a  commettere  alcuno  dei delitti
preveduti negli articoli da 1 a 5, e' punito, per il solo fatto della
istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
  La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di
alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.