Art. 9.
                      (Competenza per materia)

  La  cognizione  dei  delitti,  consumati o tentati, preveduti nella
presente legge appartiene alla Corte d'assise.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE