Art. 9. (Competenza per materia) La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE