Art. 2.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni;
nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005,
e' concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento di mobilita' ai
lavoratori  licenziati  per  cessazione  di  attivita' o riduzione di
personale  da  aziende  artigiane  o  da  imprese  industriali fino a
quindici dipendenti dei settori citati.