Art. 6.
  L'erogazione  del  trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma
155,   della   legge  n.  311/2004  e  successive  modificazioni,  e'
incompatibile  con  ogni  trattamento  previdenziale  o assistenziale
connesso  alla  sospensione  dell'attivita'  lavorativa, anche se con
oneri a carico della regione o della provincia.