Art. 7.
  Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di
sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a
versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque
non  oltre  il  31 dicembre  2005,  la  contribuzione  prevista dalle
disposizioni vigenti in materia.