Art. 8.
  L'onere  complessivo,  pari ad euro 2.000.000,00, e' posto a carico
del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.