Art. 6.
                 Contabilizzazione delle operazioni

  1.  Presso  la  Tesoreria  centrale  e' istituito un conto corrente
intestato  al  Dipartimento del Tesoro, nel quale sono contabilizzate
le operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente
decreto.
  2.  Il conto di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza
emissione  di titoli di spesa o di quietanza di entrata, registra gli
importi  in  linea capitale delle operazioni di raccolta e di impiego
di  cui  all'art.  1  del presente decreto. Al conto e' attribuita la
struttura tecnica di un conto di tesoreria unica.
  3.  Per  le operazioni sul mercato monetario e per le operazioni di
pronti  contro  termine su titoli di Stato la Banca e' autorizzata in
via  continuativa  a  prelevare dal Conto, mediante scritturazione al
conto sospeso collettivi:
    a) nel  caso  di  operazioni  di impiego, gli importi necessari a
porre  in  essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati
dal  conto  collettivi  al rientro dell'operazione; i relativi ricavi
sono versati al bilancio dello Stato, all'unita' previsionale di base
comunicata annualmente dal Ministero - Dipartimento del Tesoro, entro
la  fine  dell'anno precedente a quello di riferimento, con emissione
di quietanza Mod. 121 T;
    b) nel  caso di operazioni di raccolta, gli importi per gli oneri
derivanti  dalle operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal
conto  collettivi  utilizzando il mandato informatico emesso a valere
sull'apposita unita' previsionale di base.
  4.  Le  operazioni  di cui al precedente comma 3 sono registrate in
contropartita,  con  riferimento  agli importi in linea capitale, nel
conto di cui al comma 1 del presente articolo.