Art. 6. Contabilizzazione delle operazioni 1. Presso la Tesoreria centrale e' istituito un conto corrente intestato al Dipartimento del Tesoro, nel quale sono contabilizzate le operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. Il conto di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanza di entrata, registra gli importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto. Al conto e' attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica. 3. Per le operazioni sul mercato monetario e per le operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato la Banca e' autorizzata in via continuativa a prelevare dal Conto, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi: a) nel caso di operazioni di impiego, gli importi necessari a porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi al rientro dell'operazione; i relativi ricavi sono versati al bilancio dello Stato, all'unita' previsionale di base comunicata annualmente dal Ministero - Dipartimento del Tesoro, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, con emissione di quietanza Mod. 121 T; b) nel caso di operazioni di raccolta, gli importi per gli oneri derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi utilizzando il mandato informatico emesso a valere sull'apposita unita' previsionale di base. 4. Le operazioni di cui al precedente comma 3 sono registrate in contropartita, con riferimento agli importi in linea capitale, nel conto di cui al comma 1 del presente articolo.