Art. 3.
  Per  gli  anni precedenti al 1° gennaio 2002 il tasso di rendimento
e'  fissato  come media dei rendimenti annui ponderati per le risorse
gestite  dai  fondi  di  cui  all'art.  1, limitatamente a quelli che
risultino operativi negli anni per i quali occorre applicare il tasso
di rendimento medesimo.