Art. 2.
  1.  Fermi  restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1,
nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo  2 febbraio  2001, n. 31 l'autorita' regionale e' tenuta,
in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore
che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
  2.  Tutti  i  valori  massimi ammissibili possono essere oggetto di
immediata   revisione   a   fronte   di  evidenze  scientifiche  piu'
conservative.