Art. 3.
  1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni   di   cui   agli   articoli 1   e   2,  e'  subordinato
all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  2.  La  regione entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri
della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio una
relazione  sulla  situazione  relativa  all'attuazione  dei  piani di
risanamento  previsti,  comprensiva  dei  risultati  degli interventi
effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto
previsto  negli  anni seguenti, corredata dei costi e della copertura
finanziaria.