Art. 2. Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione 1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 1, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW. 2. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 360 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi. 3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 3, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'art. 6, comma 3, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.