Art. 2.
Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti
         gli impianti che possono ottenere l'incentivazione
  1.  Il  limite  di  potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,
comma 1, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW.
  2.  Il  limite  di  potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 360 MW. In ogni
caso,  le  tariffe  di  cui  all'art.  5  e all'art. 6, comma 2, sono
riconosciute  nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW per
ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
  3.  Il  limite  di  potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,
comma 3, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni
caso,  le  tariffe  di cui all'art. 6, comma 3, sono riconosciute nel
limite  massimo  di  una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli
anni dal 2006 al 2012 inclusi.