Art. 3.
         Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005
  1.  Nell'art.  7,  comma  1,  le  parole  «Entro il 31 marzo, il 30
giugno,  il  30 settembre  e  il  31 dicembre  di  ciascun anno» sono
sostituite  dalle seguenti: «Nel periodo intercorrente tra il 1° e il
31  marzo,  l'1  e  il  30  giugno,  l'1  e il 30 settembre, l'1 e il
31 dicembre di ciascun anno».
  2.  Nell'articolo 7, comma 1, la frase «Nel caso di impianti di cui
all'art.  6,  comma  3,  alla  domanda  e' allegata anche la cauzione
definitiva di cui al comma 9» e' sostituita dalla seguente: «Nel caso
di  impianti  di  cui  all'art.  6, comma 3, alla domanda e' allegata
dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire
e  far  pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui
al  comma  9,  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti
il  diritto  alle  tariffe  incentivanti  di cui al presente decreto.
L'assenza  della  predetta  dichiarazione comporta l'inammissibilita'
della domanda».
  3.  Nell'art.  7,  comma  9, le parole «1.500 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1.000 euro».
  4.  Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole «fino al» sono aggiunte le
seguenti:  «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando
il».
  5.  Nell'art.  7,  comma  5,  dopo  le parole «tariffa incentivante
richiesta, nel» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza
nominale annua e fermo restando il».
  6.  Nell'art.  7,  comma  6, dopo le parole «potenza nominale» sono
aggiunte le seguenti «annua o».
  7.  Il  comma 10 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente «La mancata
costituzione   o  il  mancato  ricevimento,  da  parte  del  soggetto
attuatore,  della  cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la
scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle
tariffe incentivanti».
  8.  Al termine dell'art. 4, comma 3, e' aggiunta la seguente frase:
«In  particolare,  i  moduli  fotovoltaici  devono  essere  provati e
verificati   da  laboratori  accreditati,  per  le  specifiche  prove
necessarie  alla  verifica  dei  moduli,  in  conformita'  alla norma
ISO/IEC 17025».
  9.  Nell'art.  7,  comma  5, le parole «della data di inoltro» sono
sostituite  dalle  seguenti «dell'ordine temporale di ricevimento, da
parte del soggetto attuatore,».
  10. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «Entro i medesimi termini di
cui  all'art.  7,  comma  7» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i
medesimi termini di cui all'art. 7, commi 4 e 5».
  11.   Nel   comma  4  dell'art.  12  le  parole  «,  a  solo  scopo
informativo,» sono cancellate.
  12.  Al  termine  del  comma 4 dell'art. 12 e' aggiunta la seguente
frase:  «Le  domande  di  cui  all'art.  7,  comma  1, possono essere
presentate  solo  per  le tipologie di impianti per i quali il valore
reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo.»
  13.  Nell'allegato  I  dopo  il  capoverso  «CEI  EN  61215: Moduli
fotovoltaici  in  silicio  cristallino  per  applicazioni  terrestri.
Qualifica  del  progetto  e  omologazione  del  tipo;» e' aggiunto il
seguente  capoverso: «CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV)
a  film  sottile  per  usi  terrestri  -  Qualifica  del  progetto  e
approvazione   di   tipo".  L'impiego  di  tali  moduli  e'  tuttavia
consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti e'
presentata da persone giuridiche.
  14.  Nell'art.  5, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del
2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
  15.  Nell'art.  6, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del
2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
  16.  Nell'art.  6, comma 3, lettera b), le parole «e' decurtato del
2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
  17. Dopo il comma 6 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
    «7.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano
anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che
non   accedono   alla  disciplina  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  18.  All'art.  4,  comma  1,  le  parole  «Possono  accedere»  sono
sostituite  dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6,
comma 7, possono accedere».