Art. 3. Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005 1. Nell'art. 7, comma 1, le parole «Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, l'1 e il 30 giugno, l'1 e il 30 settembre, l'1 e il 31 dicembre di ciascun anno». 2. Nell'articolo 7, comma 1, la frase «Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9» e' sostituita dalla seguente: «Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. L'assenza della predetta dichiarazione comporta l'inammissibilita' della domanda». 3. Nell'art. 7, comma 9, le parole «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro». 4. Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole «fino al» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il». 5. Nell'art. 7, comma 5, dopo le parole «tariffa incentivante richiesta, nel» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il». 6. Nell'art. 7, comma 6, dopo le parole «potenza nominale» sono aggiunte le seguenti «annua o». 7. Il comma 10 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente «La mancata costituzione o il mancato ricevimento, da parte del soggetto attuatore, della cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti». 8. Al termine dell'art. 4, comma 3, e' aggiunta la seguente frase: «In particolare, i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformita' alla norma ISO/IEC 17025». 9. Nell'art. 7, comma 5, le parole «della data di inoltro» sono sostituite dalle seguenti «dell'ordine temporale di ricevimento, da parte del soggetto attuatore,». 10. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, commi 4 e 5». 11. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «, a solo scopo informativo,» sono cancellate. 12. Al termine del comma 4 dell'art. 12 e' aggiunta la seguente frase: «Le domande di cui all'art. 7, comma 1, possono essere presentate solo per le tipologie di impianti per i quali il valore reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo.» 13. Nell'allegato I dopo il capoverso «CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;» e' aggiunto il seguente capoverso: «CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo". L'impiego di tali moduli e' tuttavia consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti e' presentata da persone giuridiche. 14. Nell'art. 5, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%». 15. Nell'art. 6, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%». 16. Nell'art. 6, comma 3, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%». 17. Dopo il comma 6 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma: «7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 18. All'art. 4, comma 1, le parole «Possono accedere» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, possono accedere».