Art. 4.
Precisazioni   e   ulteriori  modifiche  e  integrazioni  al  decreto
                           28 luglio 2005
  1.  L'art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: «L'aggiornamento
delle  tariffe  incentivanti  di cui all'art. 5, comma 2, lettera b),
all'art.  6,  comma 2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b),
viene  effettuato  per  ciascuno  degli anni successivi al 2006 sulla
base   del  tasso  di  variazione  annuo,  riferito  ai  dodici  mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e
impiegati rilevati dall'Istat».
  2. Nell'art. 5, comma 2, dopo le parole «ha diritto,» sono inserite
le seguenti: «nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle
utenze  elettriche  del  soggetto  responsabile in applicazione della
disciplina richiamata al comma 1, e».
  3. Nell'art. 10, comma 3, le parole «per la cui realizzazione siano
stati   concessi»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  la  cui
realizzazione siano stati o siano concessi».
  4.  La  lettera  i)  del  comma  1  dell'art. 2 e' sostituita dalla
seguente:
    i) potenziamento  e'  l'intervento  tecnologico  eseguito  su  un
impianto  entrato  in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli  fotovoltaici  la  cui  potenza  nominale  complessiva sia non
inferiore  a  1  kW,  in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;»
  5.  La  lettera  k)  del  comma  1  dell'art. 2 e' sostituita dalla
seguente:
      «k)   produzione  annua  media  di  un  impianto  e'  la  media
aritmetica,  espressa  in  kWh,  dei  valori  dell'energia  elettrica
effettivamente  prodotta,  di  cui  alla lettera c), negli ultimi due
anni  solari,  al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto
eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;».
  6.  Al termine della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta
la  seguente  frase:  «per  i  soli  interventi  di  potenziamento su
impianti  di  potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio
secondo   le  disposizioni  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti
del  gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva
e'  pari  all'energia  elettrica  prodotta  dall'impianto  a  seguito
dell'intervento  di  potenziamento,  moltiplicata per il rapporto tra
l'incremento  di  potenza  nominale dell'impianto, ottenuto a seguito
dell'intervento  di  potenziamento, e la potenza nominale complessiva
dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;».
  7.  Nell'art. 4, comma 3, dopo le parole «devono essere realizzati»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «con componenti di nuova costruzione o
comunque non gia' impiegati in altri impianti e».