Art. 4. Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005 1. L'art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: «L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), all'art. 6, comma 2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat». 2. Nell'art. 5, comma 2, dopo le parole «ha diritto,» sono inserite le seguenti: «nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile in applicazione della disciplina richiamata al comma 1, e». 3. Nell'art. 10, comma 3, le parole «per la cui realizzazione siano stati concessi» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione siano stati o siano concessi». 4. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente: i) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;» 5. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente: «k) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;». 6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta la seguente frase: «per i soli interventi di potenziamento su impianti di potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;». 7. Nell'art. 4, comma 3, dopo le parole «devono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti e».