Art. 7. Promozione di particolari applicazioni 1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definita all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale tipo di applicazione le richiamate tariffe restano costanti fino all'anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti richiamati all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende richiedere l'applicazione di tale beneficio aggiuntivo e' tenuto ad allegare alla domanda di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la medesima domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 7, comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il soggetto responsabile sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale. 3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio 2005, il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, effettuano una valutazione dell'adeguatezza dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, delle tariffe incentivanti di cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure per favorire l'integrazione del fotovoltaico negli edifici. A tali fini il soggetto attuatore integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le predette finalita'. 4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non superiore a 20 kW non ancora in esercizio, e' concesso il passaggio dalla disciplina di cui all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con l'articolo 3, comma 17, del presente decreto.