Art. 7.
               Promozione di particolari applicazioni
  1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma
7,  del  decreto  28 luglio  2005 sono incrementate del 10% qualora i
moduli  fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione,
ovvero   in  edifici  esistenti  oggetto  di  ristrutturazione,  come
definita all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.  192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3, comma
3,  dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale
tipo  di  applicazione  le  richiamate  tariffe restano costanti fino
all'anno  2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti
richiamati  all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende
richiedere  l'applicazione  di tale beneficio aggiuntivo e' tenuto ad
allegare  alla  domanda  di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la
medesima  domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei
criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192.
  2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva
di  cui  all'art.  7,  comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il
soggetto  responsabile  sia  una  Amministrazione  dello  Stato,  una
regione o provincia autonoma o un ente locale.
  3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio
2005,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, anche su sollecitazione
delle   regioni,   delle  province  autonome  e  degli  enti  locali,
effettuano  una  valutazione  dell'adeguatezza  dei limiti di potenza
nominale   cumulativa   di   cui   all'articolo   12,  delle  tariffe
incentivanti  di  cui  agli  articolo 5  e  6, in particolare per gli
impianti  di  potenza  nominale non superiore a 20 kW, e delle misure
per  favorire  l'integrazione  del fotovoltaico negli edifici. A tali
fini  il  soggetto  attuatore  integra il richiamato rapporto con gli
elementi utili per le predette finalita'.
  4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non
superiore  a  20 kW non ancora in esercizio, e' concesso il passaggio
dalla  disciplina  di  cui  all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005
alla  disciplina  precisata  con l'articolo 3, comma 17, del presente
decreto.