Art. 8.
                            Applicazione
  1.  Le  modifiche  e  integrazioni  di cui all'art. 4, all'art. 5 e
all'art.  7,  commi  1  e  4,  si  applicano  alle  domande inoltrate
successivamente  alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio
2005.
  2.  Le  modifiche  e  integrazioni  di cui all'art. 2, all'art. 3 e
all'art.  7,  commi  2  e  3,  si  applicano  alle  domande inoltrate
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alle  domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano
i limiti massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
  3.  Hanno  priorita'  di  accesso  le  domande  inoltrate  in  data
antecedente  alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
ammesse  alle  tariffe  incentivanti  in  ragione  dell'uso di moduli
fotovoltaici  rispondenti  alla  norma  CEI  EN 61646 (82-12), di cui
all'art.  3,  comma  13, sempreche' le domande siano state presentate
secondo  quanto  disposto  allo  stesso  art. 3, comma 13. Le domande
inoltrate  nel  periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
decreto  28 luglio  2005  e la data di entrata in vigore del presente
decreto,  non  ammesse  a  beneficiare  delle tariffe incentivanti in
ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di
cui  all'art.  12,  commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005,
hanno  priorita' di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto
disposto all'art. 2.
  4.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 6 febbraio 2006

                                               Il Ministro
                                        delle attività produttive
                                                 Scajola
  Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
          Matteoli