Art. 8. Applicazione 1. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005. 2. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 2, all'art. 3 e all'art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano i limiti massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3. 3. Hanno priorita' di accesso le domande inoltrate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell'uso di moduli fotovoltaici rispondenti alla norma CEI EN 61646 (82-12), di cui all'art. 3, comma 13, sempreche' le domande siano state presentate secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma 13. Le domande inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno priorita' di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all'art. 2. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2006 Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli