Art. 6.
              Esami al termine del corso di formazione
  1.  Per  ottenere  l'ammissione  agli  esami deve essere presentata
all'Ufficio  motorizzazione  civile,  territorialmente competente nei
riguardi  della  sede  dello  svolgimento  del  corso  di  formazione
frequentato,   la  domanda  di  esame  allegando  l'attestazione  dei
versamenti   dovuti   per   il   conseguimento   del  certificato  di
abilitazione  professionale  previsto  dal  comma 8 dell'art. 116 del
decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
  2. L'esame per il rilascio del CFP deve essere sostenuto e superato
entro  sei mesi dal termine del relativo corso frequentato. Trascorso
tale  termine  l'accesso all'esame e' subordinato alla frequentazione
di un nuovo corso di formazione.
  3. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in
occasione  del  primo  rilascio,  che  in occasione di aggiornamento,
comporta l'esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.
  4.  Qualora  il  richiedente  non  venga  ritenuto  idoneo,  potra'
ripetere  l'esame solo una seconda volta, non prima che sia trascorso
un  mese dalla data dell'esame sostenuto con esito negativo. Nel caso
di  un  secondo  esito  negativo  l'ammissione  ad ulteriori esami e'
subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione.
  5.  Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema a quiz ed
i  testi  sono  predisposti  a  cura  della Direzione generale per la
motorizzazione.