Art. 6. Esami al termine del corso di formazione 1. Per ottenere l'ammissione agli esami deve essere presentata all'Ufficio motorizzazione civile, territorialmente competente nei riguardi della sede dello svolgimento del corso di formazione frequentato, la domanda di esame allegando l'attestazione dei versamenti dovuti per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992. 2. L'esame per il rilascio del CFP deve essere sostenuto e superato entro sei mesi dal termine del relativo corso frequentato. Trascorso tale termine l'accesso all'esame e' subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione. 3. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in occasione del primo rilascio, che in occasione di aggiornamento, comporta l'esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione. 4. Qualora il richiedente non venga ritenuto idoneo, potra' ripetere l'esame solo una seconda volta, non prima che sia trascorso un mese dalla data dell'esame sostenuto con esito negativo. Nel caso di un secondo esito negativo l'ammissione ad ulteriori esami e' subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione. 5. Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema a quiz ed i testi sono predisposti a cura della Direzione generale per la motorizzazione.