Art. 3.
             Requisiti professionali e incompatibilita'

  1.  I  soci delle societa' di persone o i legali rappresentanti e i
soggetti  preposti  all'amministrazione  di societa' di capitali, che
gestiscono  i  siti internet che chiedono l'iscrizione nell'elenco di
cui  all'art. 2, debbono possedere i requisiti di onorabilita' di cui
all'art.  26  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e
creditizia  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni.
  2.  I  soggetti  che  richiedono  l'iscrizione  nell'elenco  di cui
all'art.  2  devono  essere  iscritti  al registro degli operatori di
comunicazione  di  cui  all'art.  1,  comma 6, lettera a), n. 5 delle
legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3. E' incompatibile la qualita' di socio, di legale rappresentate o
di  amministratore  di  societa'  di  persone, societa' cooperative e
societa'  a  responsabilita'  limitata con la funzione di giudice, di
dirigente  amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio
presso  gli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il
quale la societa' e' iscritta nell'elenco.
  4.  E'  incompatibile la qualita' di socio di societa' per azioni o
in  accomandita  per  azioni con la funzione di giudice, di dirigente
amministrativo  e di funzionario di cancelleria in servizio presso il
distretto  di  Corte  d'appello  per il quale la societa' e' iscritta
nell'elenco,  se  le  azioni  possedute  eccedono il 10% del capitale
sociale o la somma di euro 50.000,00.
  5.  Le  norme  di  cui  ai  commi 2,  3  e  4 si applicano anche ai
consulenti  tecnici  di  ufficio  e  ai  delegati  alle operazioni di
vendita  di  cui  all'art.  591-bis  del  codice di procedura civile,
incaricati  o  delegati  nelle procedure pendenti davanti agli uffici
giudiziari  del distretto di Corte d'appello per il quale la societa'
e'  iscritta,  nonche'  ai parenti ed affini fino al terzo grado, dei
giudici,   dirigenti   amministrativi,   funzionari  di  cancelleria,
consulenti tecnici di ufficio e delegati del giudice.