Art. 5.
                       Modalita' di iscrizione

  1.  Le  societa'  che intendono effettuare gli avvisi di vendita di
cui  all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia
del  Ministero,  Direzione generale della giustizia civile domanda di
iscrizione  nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei
distretti  di  Corte  d'appello  in  cui  effettuare  la pubblicita',
corredata    a   dichiarazione   di   possesso   dei   requisiti   di
professionalita'   e  tecnici  e  dall'assenza  di  incompatibilita',
nonche'  copia  del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito.
  2. Il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia
civile,  decide,  acquisito  il  parere  della Direzione generale dei
sistemi  informativi  automatizzati,  sulla domanda con provvedimento
motivato, anche sulla base di apposite verifiche che, nel caso in cui
non  risulti  possibile  utilizzare  personale  dell'amministrazione,
possono essere effettuate anche da esperti informatici esterni, dalla
stessa delegati e con costi a carico del richiedente.
  3.  Il  Ministero  della  giustizia  verifica  l'adempimento  degli
obblighi  assunti  dai siti anche a mezzo dei servizi attivati con il
portale di cui all'art. 7.