Art. 7.
                     Portale vendite giudiziarie

  1.   Il   Ministero  della  giustizia  attiva  il  Portale  vendite
giudiziarie  per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui
siti, al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte
le vendite forzate in corso.
  2. Il portale e' realizzato nel rispetto dei criteri dettati, per i
siti delle pubbliche amministrazioni, dal codice dell'amministrazione
digitale  di  cui  al  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.
  3.  Il  Ministero  della  giustizia, Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati, stabilisce le informazioni minime relative
ai dati da pubblicare sui siti.
  4.  Il  Ministero  della giustizia verifica, tramite il Portale, il
regolare  funzionamento  dei siti, nel rispetto dei requisiti tecnici
di cui all'art. 4 e secondo le modalita' contenute nelle disposizioni
di cui all'art. 4, comma 3.
  5.  Il  Ministero  della  giustizia  certifica, tramite il Portale,
l'inizio  di  ciascuna  inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli
eventi significativi.
  6. La certificazione viene inviata, attraverso la posta certificata
del processo telematico, all'Ufficio giudiziario il giorno precedente
a quello fissato per l'esperimento di vendita.
  7. L'indirizzo, cui e' inviata la certificazione, e' unico per ogni
Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell'Ufficio giudiziario.
  8.  Il Portale pubblica, in area riservata accessibile al Ministero
della   giustizia  e  all'ufficio  giudiziario  che  ha  disposto  le
inserzioni  pubblicitarie,  i dati statistici relativi all'accesso ai
siti.